La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
I contribuenti, che sostengono le spese, possono optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto pari alla detrazione spettante.
Per poter ottenere il bonus è necessario rispettare due requisiti:
- i serramenti che andranno installati dovranno rispondere ai parametri tecnici di legge per la rimozione delle barriere architettoniche
- idoneità e corrispondenza dovranno essere attestati da un professionista abilitato.
Se questi requisiti sono soddisfatti, si ha diritto ad una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025, ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Quali sono i requisiti?
Non è necessaria la presenza di una persona con disabilità nell’immobile (come dice anche la circolare n. 7 2021 dell’agenzia delle Entrate).
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche)
Chi ne può beneficiare?
- Proprietario, comproprietario o nudo proprietario dell’Immobile e/o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione ecc);
- detentore in forza di un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato prima dell’inizio dei lavori e in possesso di dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- familiare convivente del possessore dell’immobile con il seguente rapporto di parentela (indicare se coniuge, convivente more uxorio, figlio, genitore ecc.);
- coniuge separato assegnatario della casa coniugale intestata all’altro coniuge;
- promissario acquirente dell’immobile oggetto dell’intervento immesso nel possesso che ha stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato prima dell’inizio dei lavori.
Quali tipologie di casa possono usufruirne?
- Casa indipendente unifamiliare;
- casa plurifamiliare senza parti comuni;
- appartamento in condominio costruito dopo il 1989.
- Solo per gli immobili residenziali situati sul territorio italiano.
- Solo le persone fisiche in possesso di requisiti previsti dalla normativa.
Spese pagate tramite finanziamento
La società che concede il finanziamento paga l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge.